Scusate ma sto decreto vale solo per i mutui acquisto immobile oppure anche per i mutui liquidità?
Solo per mutui ipotecari per immobili. Di seguito il testo originale del 2011 che la legge di bilancio 2023 cita e adegua con nuove date e nuovi importi di mutuo (200.000€) e ISEE (35.000€).
Articolo 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70
6. La materia della "rinegoziazione dei contratti di mutuo
ipotecario" e' regolata come segue :
a) fino al 31 dicembre 2012 il mutuatario che - prima
dell'entrata in vigore della presente legge - ha stipulato, o si e'
accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo
ipotecario di importo originario non superiore a 150 mila euro, per
l'acquisto o la ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad
abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del
contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione
del mutuo alle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo,
qualora al momento della richiesta presenti un'attestazione,
rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro e non abbia
avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo;
b) la rinegoziazione assicura l'applicazione di un tasso annuo
nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al
minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in euro di durata pari
alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la
quotazione dell'IRS per la durata precedente, riportato alla data di
rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito reuters, maggiorato
di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione
del tasso, nel contratto di mutuo;
c) il mutuatario e il finanziatore possono concordare che la
rinegoziazione di cui alle precedenti lettere comporti anche
l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo
di cinque anni, purche' la durata residua del mutuo all'atto della
rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni;
d) le garanzie ipotecarie gia' prestate a fronte del mutuo
oggetto di rinegoziazione ai sensi del presente articolo continuano
ad assistere il rimborso, secondo le modalita' convenute, del debito
che risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il
compimento di alcuna formalita' o annotazione. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in
qualita' di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di
cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di
obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999,
n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il piano
di ammortamento in essere al momento della rinegoziazione. In tal
caso la banca e' surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie,
senza il compimento di alcuna formalita' o annotazione, ma la surroga
ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito
vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di
cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite;
e) qualora la banca, al fine di realizzare la rinegoziazione di
cui alle lettere precedenti, riacquisti il credito in precedenza
oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei
crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite, la
banca cessionaria ne da' notizia mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i
crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore
del cedente, conservano la loro validita' ed il loro grado a favore
della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalita' o
annotazione.