Questa e' follia, peggio della Gestapo

Indagine Finanziaria ADE .
Ho dovuto giustificare tutti i versamenti e tutti i prelievi dai conti bancari 2008-2009 I miei conti sono semplicemente perfetti, avendo(in quegli anni) l'obbligo di versare tutti gli incassi ad ogni versamento corrisponde una fattura. Ovviamente dovevo prelevare per vivere, ma qualunque prelievo effettuato senza una pezza giustificativa (loro lo chiamano ingiustificato) ha contribuito incredibilmente a determinare una sanzione. Il risultato 45.000 euro se pago e rinuncio al ricorso altrimenti molti di più'. Sono un libero professionista e quei soldi mi sono serviti ovviamente per il sostentamento della mia famiglia ( 3 figli) ferie, spese natalizie etc.etc. ma se non hai lo scontrino non se ne parla. Pazzesco! Mi e' arrivata la notifica oggi e sono sconvolto

Non ho letto tutto il topic causa lunghezza. E' accaduto anche a me. Per il lavoratore autonomo la presunzione per i prelievi esigui fatti dal proprio conto corrente e' limitata dalla stessa amministrazione dello stato che sul punto si e' espressa con risoluzione. Quindi se hai preso importi sotto i 500 euro a distanze non troppo corte (una, due volte alla settimana) la cosa non e' facilmente contestabile. E' in ogni caso sempre consigliabile al professionista il tenere due conti: uno per l'attivita' professionale e uno per le proprie spese. Sarebbe sempre sufficiente togliere i soldi dal conto corrente professionale, inserirli in quello personale e spenderli come si vuole. In alternativa tenere la contabilita' ordinaria e contabilizzare le movimentazioni in uscita dal conto personale come prelievi propri.
 
Non ho letto tutto il topic causa lunghezza. E' accaduto anche a me. In alternativa tenere la contabilita' ordinaria e contabilizzare le movimentazioni in uscita dal conto personale come prelievi propri.

Non ci siamo, è esattamente quello che ho fatto. ma il funzionario se ne sbatte
 
il Grande Disegno e' fot.tere i risparmi alla popolazione

risposta esatta ...la mappatura dei risparmi degli italiani che hanno in banca è nota da anni ma dovevano travare il modo per metterci le mani e si sono creati il capro espiatorio dell'evasione fiscale hanno fatto un semplice calcolo quei soldi servono per chiudere il buco di 2000mld dello stato che ha fatto in anni di ruberie,il berlusca si è sempre elogiato innanzi agli altri paesi europei che l'italia ha una grande risorsa la liquidità dei risparmi detenuti nelle banche ed è grazie a questo che le banche italiane nn sono fallite:cool:

la vera colpa è del popolo italiano che si fa schiacciare da questa classe politica mentre loro prendono stipendi da mille e una notte il popolo bue dovrà versare altro sangue per ingrassare i soliti noti, basta solo dire che il sig. befera invece di dare il buon esempio prende 600ml annui per sparare sulla croce rossa
 
Ultima modifica:
:eek: ma se a kylie contestano che ha prelevato troppo ma si mettessero d'accordo!! bisogna prelevare o no?? :wall:
Io non ci sto capendo piu' niente tutti ragionamenti pretestuosi contraddittori.L'ade deve solo accertare che il reddito permetta il tenore di vita del contribuente, che sia solo lavoro, lavoro e proprieta' immobiliari e risparmi su cui si pagano le tasse , non hanno diritto di mettere il becco. . Se il contribuente conduce un tenore di vita superiore alle possibilita' e' giusto chiedere spiegazioni.
 
vedi il caso del nostro amico che ha iniziato il 3d. Conto unico (professione/privato), i prelievi sono diventati reddito imponibile. Senza bisogno di prove e sbattimenti solo presunzione. A te la prova contraria...
E come mangio , o spendo in altri beni se lascio i soldi in banca, spiegami questo ! Allora a questo punto io sono stato sempre uin evasore come tutti visto che ho prelevato con bancomat e qualche volta allo sportello fisico.
 
E come mangio , o spendo in altri beni se lascio i soldi in banca, spiegami questo ! Allora a questo punto io sono stato sempre uin evasore come tutti visto che ho prelevato con bancomat e qualche volta allo sportello fisico.

non devi dirlo a me ma a quelli dell'ade...

:D
 
Se il contribuente conduce un tenore di vita superiore alle possibilita' e' giusto chiedere spiegazioni.

In linea teorica sarei d'accordo anch'io, in pratica, con il redditometro, se nello stesso anno fai un mutuo da 150mila euro e ti compri una corvette da 15mila ma che di cilindrata fa 3000 o piu, dovresti avere un reddito presunto di 80.000 euro circa :confused:, se no, sei un evasore...
 
risposta esatta ...la mappatura dei risparmi degli italiani che hanno in banca è nota da anni ma dovevano travare il modo per metterci le mani e si sono creati il capro espiatorio dell'evasione fiscale hanno fatto un semplice calcolo quei soldi servono per chiudere il buco di 2000mld dello stato che ha fatto in anni di ruberie,il berlusca si è sempre elogiato innanzi agli altri paesi europei che l'italia ha una grande risorsa la liquidità dei risparmi detenuti nelle banche ed è grazie a questo che le banche italiane nn sono fallite:cool:

la vera colpa è del popolo italiano che si fa schiacciare da questa classe politica mentre loro prendono stipendi da mille e una notte il popolo bue dovrà versare altro sangue per ingrassare i soliti noti, basta solo dire che il sig. befera invece di dare il buon esempio prende 600ml annui per sparare sulla croce rossa


sottoscrivo tristemente in toto :(
 
:eek: scherzi? ma parlate con cognizione o così per sentito dire

No, è giusto. Ogni annualità è accertabile nell'anno di presentazione della dichiarazione + 4 successivi.

Quindi il 2007 è accertabile nel 2008 (anno di presentazione della dichiarazione) e poi nel 2009-2010-2011-2012.

I termini si raddoppiano in caso di violazioni che comportano reati penali.
 
@Kevin
Ti riporto parola per parola da MOTIVAZIONI

Tenuto conto che:
I prelevamenti non giustificati sono considerati come componenti positivi da porre a base degli accertamenti di cui sopra;
Ai fini IVA i prelevamenti non giustificati sono considerati come acquisti non dichiarati e sanzionati ai sensi dell'art. 6,comma8, del d.Lgs n.417/97

Puoi chiarire un attimo se le sanzioni ed imposte applicatoti nell'accertamento di cui si discute sono solo quelle di cui all'art. 6 co. 8 d.lgs 471/97 (non 417/97) oppure se ce ne sono altre?
per una migliore comprensione riporto per intero l'art. 6 evidenziando il co. 8

Art. 6. Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (26)


1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta (16) .

2. Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili o esenti è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni (17) .

3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. (18) (24)

3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all’ articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l’imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell’ articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l’imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all’ articolo 74, primo comma, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti del presente comma sono aumentate al 40 per cento. (21)

4. Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis la sanzione non può essere inferiore a lire un milione. (22)

5. Nel caso di violazione di più obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione è applicata una sola volta.

6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa uguale all'ammontare della detrazione compiuta.

7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'operazione è stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro.

8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di lire cinquecentomila, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta. (19)

9. Se la regolarizzazione è eseguita, un esemplare del documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del pagamento, è restituito dall'ufficio al contribuente che deve registrarlo ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (25)

9-bis. E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell’imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l’imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l’imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell’ articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell’imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell’imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile. E' punito con la sanzione di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l’obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l’omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque, il meccanismo dell’inversione contabile. (20)

9-ter. Il cessionario che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all’ articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell’indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l’imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva la responsabilità del cedente, con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo dell’acquisto non documentato regolarmente sempreché non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all’acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all’ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all’operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell’avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall’ufficio competente. (23)
 
Puoi chiarire un attimo se le sanzioni ed imposte applicatoti nell'accertamento di cui si discute sono solo quelle di cui all'art. 6 co. 8 d.lgs 471/97 (non 417/97) oppure se ce ne sono altre?
per una migliore comprensione riporto per intero l'art. 6 evidenziando il co. 8

Art. 6. Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (26)


1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta (16) .

2. Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili o esenti è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni (17) .

3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. (18) (24)

3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all’ articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l’imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell’ articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l’imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all’ articolo 74, primo comma, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti del presente comma sono aumentate al 40 per cento. (21)

4. Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis la sanzione non può essere inferiore a lire un milione. (22)

5. Nel caso di violazione di più obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione è applicata una sola volta.

6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa uguale all'ammontare della detrazione compiuta.

7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'operazione è stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro.

8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di lire cinquecentomila, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta. (19)

9. Se la regolarizzazione è eseguita, un esemplare del documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del pagamento, è restituito dall'ufficio al contribuente che deve registrarlo ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (25)

9-bis. E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell’imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l’imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l’imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell’ articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell’imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell’imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile. E' punito con la sanzione di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l’obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l’omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque, il meccanismo dell’inversione contabile. (20)

9-ter. Il cessionario che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all’ articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell’indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l’imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva la responsabilità del cedente, con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo dell’acquisto non documentato regolarmente sempreché non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all’acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all’ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all’operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell’avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall’ufficio competente. (23)

Ciao, se ho capito bene la tua domanda devo risponderti che ce ne erano altre. Infatti mi è stato contestata anche la detrazione delle spese auto al 100%, salvo poi ammettere che si sono sbagliati loro ed erano state detratte correttamente al 40% (errore che mi è costato comunque l'intervento del commercialista) Inoltre sul fronte versamenti, sempre per errore mi vengono contestati 3.500 euro un anno e non mi ricordo quanti l'altro per i quali abbiamo già prodotto copia degli assegni che mi ha fornito la banca dai quali si evince chiaramente che al versamento effettuato corrisponde assegno e regolare fattura.
 
Ciao, se ho capito bene la tua domanda devo risponderti che ce ne erano altre. Infatti mi è stato contestata anche la detrazione delle spese auto al 100%, salvo poi ammettere che si sono sbagliati loro ed erano state detratte correttamente al 40% (errore che mi è costato comunque l'intervento del commercialista) Inoltre sul fronte versamenti, sempre per errore mi vengono contestati 3.500 euro un anno e non mi ricordo quanti l'altro per i quali abbiamo già prodotto copia degli assegni che mi ha fornito la banca dai quali si evince chiaramente che al versamento effettuato corrisponde assegno e regolare fattura.

Quindi, se ho capito bene, ti è stata contestata l'irregolarità o inesistenza delle fatture dei tuoi fornitori che tu, ai sensi dell'articolo citato, avevi l'obbligo di regolarizzare; se ti fosse stato contestato un imponibile inferiore a quello accertato avrebbero dovuto contestarti l'art. 1 comma 2 del d.lgs 471/97.
Sempre per chiarezza riporto l'art. 1

Art. 1. Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette (8)


1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte (6).

2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato. (3)

2-bis.1. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2- bis. (5)

2-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2. (4) (7)

3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.

4. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.


:confused::confused::confused:

Se, e sottolineo se, quanto da me rilevato è esatto avete discusso per ben 54 pagine (costringendomi -essendo anch'io libero professionista e quindi grandemente interessato all'argomento- ad una lettura che mi ha preso spezzoni di ben 4 giorni :angry::angry:) di un accertamento...inesistente...

In buona sostanza l'Ufficio nell'avviso di accertamento notificatoti ti dice
"SI ACCERTANO
il reddito imponibile e la relativa imposta dul reddito delle persone fisiche (Irpef) ai sensi dell'art 41 bis del DPR 600/1973 ...ecc...ecc.."

oppure ti dice altro?
 
Quindi, se ho capito bene, ti è stata contestata l'irregolarità o inesistenza delle fatture dei tuoi fornitori che tu, ai sensi dell'articolo citato, avevi l'obbligo di regolarizzare; se ti fosse stato contestato un imponibile inferiore a quello accertato avrebbero dovuto contestarti l'art. 1 comma 2 del d.lgs 471/97.
Sempre per chiarezza riporto l'art. 1

Art. 1. Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette (8)


1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte (6).

2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato. (3)

2-bis.1. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2- bis. (5)

2-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2. (4) (7)

3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.

4. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.


:confused::confused::confused:

Se, e sottolineo se, quanto da me rilevato è esatto avete discusso per ben 54 pagine (costringendomi -essendo anch'io libero professionista e quindi grandemente interessato all'argomento- ad una lettura che mi ha preso spezzoni di ben 4 giorni :angry::angry:) di un accertamento...inesistente...

In buona sostanza l'Ufficio nell'avviso di accertamento notificatoti ti dice
"SI ACCERTANO
il reddito imponibile e la relativa imposta dul reddito delle persone fisiche (Irpef) ai sensi dell'art 41 bis del DPR 600/1973 ...ecc...ecc.."

oppure ti dice altro?

No hai capito male...rileggi tutto dall'inizio:D...in realtà ti basterebbe leggere l'inizio;)
 
Insomma il tributo evaso è l'Irpef, l'Iva o..entrambi?
 
Se si usava una carta si credito non sarebbe potuto accadere!!!! Mai contanti!!!!!!!!!!!
 
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