Riporto testualmente:
"Qualora, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza della Polizza la Parte Mutuataria receda della stessa, senza procedere con la sottoscrizione di una nuova ed idonea polizza assicurativa, anche autonomamente reperita dalla Parte Mutuataria stessa, avente i contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla Banca e meglio indicati nel foglio delle Informazioni Generali
del Credito Immobiliare ai Consumatori relativo al presente mutuo, pubblicizzato dalla Banca alla data di stipula del presente atto, la Parte Mutuataria e la Banca concordano, ora per allora, che il
tasso di interesse applicato al mutuo, come indicato al precedente punto 3, verrà rideterminato automaticamente nella misura pari a 3,490%, a far tempo dalla data di decorrenza della rata
successiva a quella in cui è stato effettuato il recesso, e rimarrà fisso per tutta la durata residua del
mutuo".
Che ne dite?
"Qualora, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza della Polizza la Parte Mutuataria receda della stessa, senza procedere con la sottoscrizione di una nuova ed idonea polizza assicurativa, anche autonomamente reperita dalla Parte Mutuataria stessa, avente i contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla Banca e meglio indicati nel foglio delle Informazioni Generali
del Credito Immobiliare ai Consumatori relativo al presente mutuo, pubblicizzato dalla Banca alla data di stipula del presente atto, la Parte Mutuataria e la Banca concordano, ora per allora, che il
tasso di interesse applicato al mutuo, come indicato al precedente punto 3, verrà rideterminato automaticamente nella misura pari a 3,490%, a far tempo dalla data di decorrenza della rata
successiva a quella in cui è stato effettuato il recesso, e rimarrà fisso per tutta la durata residua del
mutuo".
Che ne dite?