Aspetti giuridici, normative covid.

L'obbligo per sanitari fu fatto ad aprile 2021... A quali dati scientifici fanno riferimento? I produttori non avevano testato i vaccini per la trasmissione. E ad aprile c'erano solo pochissimi e limitati studi sulla efficacia nella prevenzione della trasmissione, ovviamente limitati ai primi 1/2 mesi dall'inoculazione. Inoltre erano studi non validati da un'autorità pubblica.

A dirla tutta, gia' da maggio 2020 (cioe' 2020, non so se mi spiego...) uno dei primissimi studi sui macachi (su Astrazeneca) mostrava chiaramente che il vaccino proteggeva in qualche misura le vie aeree inferiori (si' immunita' sistemica), ma non bloccava affatto la trasmissione attraverso le vie aeree superiori (nessuna immunita' mucosale). In pratica ti salvava dalla polmonite, ma il raffreddore e gli sputazzi rimanevano infettivi ugualmente. Pubblicato su Bioxriv il 13 maggio 2020.
 
Falsa esenzione dal vaccino anti Covid, medico di base assolto a Pesaro

"...Il vaccino anti covid non esiste in quanto, come dice Aifa, tutti i farmaci erogati sono sieri genici sperimentali. Quindi il reato non esiste”
quindi quello che ci hanno detto di prendere contro il covid in realtà è un altra cosa...solo il nome del farmaco è una mostruosa e gigantesca menzogna...non è un vaccino....basterebbe questo per metterli tutti a processo..sempre che questo giudice abbia ragione..
 
quindi quello che ci hanno detto di prendere contro il covid in realtà è un altra cosa...solo il nome del farmaco è una mostruosa e gigantesca menzogna...non è un vaccino....basterebbe questo per metterli tutti a processo..sempre che questo giudice abbia ragione..
ho preso apposta il virgolettato altrui perchè sia mai che lo scriva uno come me :asd:
è molto peggio di quel che abbiamo sostenuto dall'estate 2021 in poi
 
Quello che hanno fatto fino ad ora rappresenta niente altro che la preparazione di qualcosa di altro...
E temo che non saranno rose e fiori.
 
rileggendo meglio il delirio di sta cosa qua
Corte Costituzionale, Covid-19: l’obbligo vaccinale per il personale sanitario non costituisce una misura irragionevole né sproporzionata. La sentenza

in particolare l'ultima frase

“l’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”.

in italiano corrente, è corretto tradurla così?
La scelta di NON vaccinarsi è legittima, e ciò che è legittimo può comportare sanzioni
 
rileggendo meglio il delirio di sta cosa qua
Corte Costituzionale, Covid-19: l’obbligo vaccinale per il personale sanitario non costituisce una misura irragionevole né sproporzionata. La sentenza

in particolare l'ultima frase

“l’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”.

in italiano corrente, è corretto tradurla così?
La scelta di NON vaccinarsi è legittima, e ciò che è legittimo può comportare sanzioni
In realtà questo è uno dei nodi dell’incostituzionalità di questo atto, non è l’unico.

se l costituzione è liberale come è non puó esistere obbligo.

ammette che per il vivere civile ed il progresso (umano), ci siano delle leggi che regolamentino.

la trasgressione della legge è cosa possibile in buona o in malafede, resta la trasgressione è in proporzione ci sono conseguenze.

l’obbligo non prevede trasgressioni.
infatti, l’unico obbligo costituzionale per altro “sospeso”, è l’obbligo alla leva.
anche qui si può essere obiettori, in questo è solo in questo caso si ha una trasgressione di un obbligo, in fatti una volta si andava in prigione, fino a quando non sono state applicate le convenzioni internazionali dei diritti dell’uomo.

prima ancora c’era la fucilazione, (non intendo quella per tradimento conseguente al giuramento), nei primi del novecento in Italia i testimoni di Geova si lasciavano fucilare piuttosto di giurare, erano pronti a sacrificare la propri vita piuttosto di rischiare di terminarne un ‘altra.

in conclusione, questa sentenza si arroga il diritto di modificare la parte non modificabile della costituzione, cioè i primi articoli.
 
Viene prevista la proroga dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 della sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l’inadempimento dell’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito - con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi - per molteplici categorie di soggetti.

Dl Inps / Inadempimento degli obblighi di vaccinazione anti Covid, proroga della sospensione delle sanzioni
 
Altra sentenza della Corte Costituzionale relativa a obbligo vax per Chimici/Fisici iscritti a relativi albi professionali anche NON esercenti professioni sanitarie.

Un elemento addotto che trovo sconcertante e spesso invocato è il concetto di "temporaneità" delle misure a giustificarne la legittimità. Un obbligo anche circoscritto può infatti determinare danni sia permanenti che irreversibili

EIUS - Corte costituzionale, sentenza 5 ottobre 2023, n. 185
 
Dopo la sentenza in merito a chimici e fisici una tot allineata riferita al "lavoro agile". Si invocano in piena continuità il "bilanciamento dei diritti individuali e collettivi" e la "transitorietà" del provvedimento.

Trovo piuttosto singolare che anche quando non esiste alcuna ragione valida di tipo sanitario non si tenga conto della modalità di svolgimento del lavoro, addirittura motivando con ragioni gestionali/organizzativi nel semplificare i controlli. Mi chiedo a questo punto in cosa consista realmente il "diritto del singolo" quando inizialmente lo smart working era regolarmente autorizzato e adottato.

EIUS - Corte costituzionale, sentenza 9 ottobre 2023, n. 186
 
leggo con piacere che stai arrivando alle stesse conclusioni.

la corte costituzionale apparentemente si sta pronunciando anche troppo spesso su questioni minori, in realtà sta andando ad intaccare i primi dodici articoli, quelli formalmente rigidi, legalizzando una interpretazione.
Altra sentenza della Corte Costituzionale relativa a obbligo vax per Chimici/Fisici iscritti a relativi albi professionali anche NON esercenti professioni sanitarie.
cittadini non sono uguali, di fronte ad una scelta medica la professione o la specializzazione diventano discriminanti.
Un elemento addotto che trovo sconcertante e spesso invocato è il concetto di "temporaneità" delle misure a giustificarne la legittimità.
prima ancora dei danni la questione riguarda la reversibilità, persino un criminale ha concessa la forma di reversibilità da criminale a cittadino una volta scontata la pena.
la temporaneità, proprio perchè il medicinale è stato trattato da vaccino per cogliere i vantaggi che comporta, elimina la transitorietà, se ti vaccini, da quel momento sarai vaccinato per sempre, non puoi svaccinarti o assumere l’antidoto.
in 7n parallelo è come una amputazione, il matrimonio, per cui dopo sposato non torni celibe, ma diventi divorziato.
Un obbligo anche circoscritto può infatti determinare danni sia permanenti che irreversibili


EIUS - Corte costituzionale, sentenza 5 ottobre 2023, n. 185
é in conflitto con almeno altre due sentenze precedenti per cui vale l’assunto della non sacrificabilità del singolo nell’interesse collettivo.
altrimenti rientra nel principio della decimazione, il caso che decide la sopravvivenza di cui lo stato è artefice ma non giudice.
una sentenza di morte senza passare in giudicato.
Dopo la sentenza in merito a chimici e fisici una tot allineata riferita al "lavoro agile". Si invocano in piena continuità il "bilanciamento dei diritti individuali e collettivi" e la "transitorietà" del provvedimento.

Trovo piuttosto singolare che anche quando non esiste alcuna ragione valida di tipo sanitario non si tenga conto della modalità di svolgimento del lavoro, addirittura motivando con ragioni gestionali/organizzativi nel semplificare i controlli. Mi chiedo a questo punto in cosa consista realmente il "diritto del singolo" quando inizialmente lo smart working era regolarmente autorizzato e adottato.

EIUS - Corte costituzionale, sentenza 9 ottobre 2023, n. 186
La ragione di tipo sanitario non era valida nemmeno all’inizio.
i principi naturali e fondamentali che riguardano la vita secondo le convenzioni dei diritti umani, i quali sono al di sopra di qualunque legge, perchè la vita prende vita senza alcun ausilio o sottomissione ad alcuna legge. Ebbene, nessuna ragione può sublimare la legge portandola al di sopra della vita stessa.

altrimenti per ragioni scientifiche si può arrivare ad uccidere un gruppo riconoscibile come non utile financo dannoso, si può stabilire per legge se puó o non ha accesso al cibo o all’acqua.
comporta derive ancora non viste ma facilmente immaginabili.
 
Non le considero "questioni minori"ma gravi proprio perché passa un principio apparentemente subordinato grazie a quel "transitorio" ma che di fatto costituirà giurisprudenza.

Analogamente il "bilanciamento" che trovo sempre più "sbilanciato" e con un'erosione continua dei diritti fino alla contraddittorietà di un obbligo avvallato anche in assenza di una qualunque motivazione sanitaria o legata al contagio vista l'assenza di contatti. La sentenza precedente arriva a considerare ininfluente il luogo di esercizio della professione e la mansione effettiva svolta (vedi la mancanza di contatti con fragili da tutelare). L'ultima addirittura menziona la "praticità" di delegate/eseguire i controlli senza distogliere risorse da occupazioni più utili, nemmeno fosse necessaria una supervisione full time.
Tra l'altro il ricorso allo smart working era utilizzato in parecchie situazioni di reale rischio per la salute della persona coinvolta. A questo va aggiunta la tot mancanza di esenzioni se non in rarissime circostanze.
 
Non le considero "questioni minori"ma gravi proprio perché passa un principio apparentemente subordinato grazie a quel "transitorio" ma che di fatto costituirà giurisprudenza.

Analogamente il "bilanciamento" che trovo sempre più "sbilanciato" e con un'erosione continua dei diritti fino alla contraddittorietà di un obbligo avvallato anche in assenza di una qualunque motivazione sanitaria o legata al contagio vista l'assenza di contatti. La sentenza precedente arriva a considerare ininfluente il luogo di esercizio della professione e la mansione effettiva svolta (vedi la mancanza di contatti con fragili da tutelare). L'ultima addirittura menziona la "praticità" di delegate/eseguire i controlli senza distogliere risorse da occupazioni più utili, nemmeno fosse necessaria una supervisione full time.
Tra l'altro il ricorso allo smart working era utilizzato in parecchie situazioni di reale rischio per la salute della persona coinvolta. A questo va aggiunta la tot mancanza di esenzioni se non in rarissime circostanze.
Minori inteso come focalizzato ad un gruppo ristretto.

la corte costituzionale, proprio dovendo fare riferimento alla costituzione nel senso egualitario del cittadino di fronte alla legge, tratta di questioni “minori” individuando gruppi di cittadini e professionalità per cui solo la legge dovrebbe, proprio subase costituzionale, dovrebbe occuparsene.

la sentenza che già riguardava l’obbligo (non obbligatorio rinunciando alla professione) per i sanitari, è anticostituzionale, perchè: non prevede che la scienza e la tecnologia possano permettere a qualunque cittadino abile di svolgere quella funzione, per questioni di credo politico, religioso o di obiezione di coscienza.

è proprio questa serie di incongruenze a riportare il discorso sulla dissoluzione mirata dei principi costituzionali.
prendendo la costituzione interpretabile in ogni sua parte solo da chi si è arrogato il diritto di interpretazione.


la costituzione ha in se stessa, (negli atti), l’intenzione del legislatore. intenzione non solo più disattesa, ma ormai distratta attraverso la corte costituzionale e le sue sentenze.


uno stato democratico di qualunque orientamento filosofico, deve poggiare su leggi scritte che abbiano un valore per tutti. Questa corte di nuova nomina e in altra misura le precedenti degli ultimi decenni in modo sempre più preponderante, hanno intaccato i fondamenti senza averne il diritto.

la costituzione appartenendo al popolo può esser solo applicata dalla corte, mai interpretata. A maggior ragione nella parte rigida dei primi dodici articoli.
 
Raffaella Regoli sul trattato OMS - ottobre 2023

sono solo 14 minuti, assolutamente da ascoltare attentamente.

sono leggi già in vigore e già approvate di prossima entrata in vigore.

leggi a cui è dato valore sovranazionale prese al di sopra del parlamento e riguardano/riguarderanno ogni cittadino.
 
Ops un’altra imbroccata :D

la reclusione risarcita, un caso non fa giurisprudenza maaaa…. :D

 
Indietro