leggo con piacere che stai arrivando alle stesse conclusioni.
la corte costituzionale apparentemente si sta pronunciando anche troppo spesso su questioni minori, in realtà sta andando ad intaccare i primi dodici articoli, quelli formalmente rigidi, legalizzando una interpretazione.
Altra sentenza della Corte Costituzionale relativa a obbligo vax per Chimici/Fisici iscritti a relativi albi professionali anche NON esercenti professioni sanitarie.
cittadini non sono uguali, di fronte ad una scelta medica la professione o la specializzazione diventano discriminanti.
Un elemento addotto che trovo sconcertante e spesso invocato è il concetto di "temporaneità" delle misure a giustificarne la legittimità.
prima ancora dei danni la questione riguarda la reversibilità, persino un criminale ha concessa la forma di reversibilità da criminale a cittadino una volta scontata la pena.
la temporaneità, proprio perchè il medicinale è stato trattato da vaccino per cogliere i vantaggi che comporta, elimina la transitorietà, se ti vaccini, da quel momento sarai vaccinato per sempre, non puoi svaccinarti o assumere l’antidoto.
in 7n parallelo è come una amputazione, il matrimonio, per cui dopo sposato non torni celibe, ma diventi divorziato.
Un obbligo anche circoscritto può infatti determinare danni sia permanenti che irreversibili
EIUS - Corte costituzionale, sentenza 5 ottobre 2023, n. 185
é in conflitto con almeno altre due sentenze precedenti per cui vale l’assunto della non sacrificabilità del singolo nell’interesse collettivo.
altrimenti rientra nel principio della decimazione, il caso che decide la sopravvivenza di cui lo stato è artefice ma non giudice.
una sentenza di morte senza passare in giudicato.
Dopo la sentenza in merito a chimici e fisici una tot allineata riferita al "lavoro agile". Si invocano in piena continuità il "bilanciamento dei diritti individuali e collettivi" e la "transitorietà" del provvedimento.
Trovo piuttosto singolare che anche quando non esiste alcuna ragione valida di tipo sanitario non si tenga conto della modalità di svolgimento del lavoro, addirittura motivando con ragioni gestionali/organizzativi nel semplificare i controlli. Mi chiedo a questo punto in cosa consista realmente il "diritto del singolo" quando inizialmente lo smart working era regolarmente autorizzato e adottato.
EIUS - Corte costituzionale, sentenza 9 ottobre 2023, n. 186
La ragione di tipo sanitario non era valida nemmeno all’inizio.
i principi naturali e fondamentali che riguardano la vita secondo le convenzioni dei diritti umani, i quali sono al di sopra di qualunque legge, perchè la vita prende vita senza alcun ausilio o sottomissione ad alcuna legge. Ebbene, nessuna ragione può sublimare la legge portandola al di sopra della vita stessa.
altrimenti per ragioni scientifiche si può arrivare ad uccidere un gruppo riconoscibile come non utile financo dannoso, si può stabilire per legge se puó o non ha accesso al cibo o all’acqua.
comporta derive ancora non viste ma facilmente immaginabili.