EMAIL arrivata stamane, strano non addebino la penale, ormai mi ci ero rassegnato...
Gentile Cliente,
facciamo riferimento al “CONTRATTO DI CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA” (di seguito, in breve, il “Contratto”) da Lei concluso con FinecoBank S.p.A., ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modifiche.
A tal riguardo, per incarico di FinecoBank, La informiamo che il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 ha modificato la disciplina di cui al decreto-legge n. 34/2020 e, in particolare, ha stabilito che
la cessione del credito fiscale è consentita solo per gli interventi per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, i documenti di seguito indicati risultino debitamente formalizzati e, ove richiesto, inoltrati alla competente Autorità:
•
la CILA, in caso di
abitazioni unifamiliari;
•
la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori
e la CILA, in caso di
condominio;
•
l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli
interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
•
un attestato dell’avvio dei lavori al 16 febbraio 2023 da rendere con l’autocertificazione allegata,
per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (edilizia libera);
• nel caso di
acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’art. 16 -bis, comma 3 del TUIR, o ai sensi dell’art. 16, comma 1-septies, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, deve
risultare regolarmente registrato al 16 febbraio 2023 il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile.
Con la presente,
La invitiamo dunque a procedere al caricamento sulla Piattaforma EY della documentazione sopra indicata (in base al tipo di intervento da Lei sostenuto) per la pratica di cessione del credito n° XXXXX che ad oggi risulta priva di qualsiasi documento.
Per reperire la documentazione richiesta la invitiamo a rivolgersi ai Suoi tecnici ovvero a completare e formalizzare l’autocertificazione sopraccitata.
Il caricamento della documentazione è richiesto dalla Banca entro e non oltre il 14 marzo 2023.
La Banca non procederà a inviare alcun ulteriore sollecito rispetto a questa scadenza.
Laddove avesse già provveduto al caricamento per la pratica in oggetto, La preghiamo di NON considerare questa mail.
Su mandato di Fineco, La avvertiamo sin d’ora che,
ove i documenti richiesti fossero ancora assenti in “Piattaforma EY” alla data del 15 marzo 2023, il Contratto perderà ogni efficacia, a causa del mancato avveramento della condizione sospensiva di cui all’articolo 2.2 (che fa riferimento alla trasmissione di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente pro tempore) e la pratica di cessione sarà definitivamente chiusa. L’avvenuta chiusura le sarà notificata via e-mail, seguita da raccomandata A/R.
In tal caso, la Banca NON addebiterà la penale prevista dal Contratto.
Laddove necessitasse di chiarimenti in merito alle tempistiche e alla natura dell’iniziativa la invitiamo a contattare la Banca utilizzando i contatti del Customer Care o rivolgendosi al suo Consulente Finanziario.
Diversamente, laddove avesse problemi con il caricamento in Piattaforma la preghiamo di scrivere a
superbonus.06@it.ey.com .
La ringraziamo per l’attenzione e La informiamo che questa e-mail è stata inviata da una casella di posta che non gestisce risposte.
Cordiali saluti,
Team EY