Comunque io lascerei perdere di basare il ricorso al Coni in base a cavilli giuridici.
La sentenza va attaccata sul piano della logica e sull'evidente (HIMO) livore che traspare, anche con l'uso di qualche aggettivo più da Gazzetta dello Sport
Secondo me ci sono diverse pecche e un salto logico notevole nelle conclusioni.
Rilievi che se accolti anche in parte potrebbero perlomeno portare ad un rinvio della sentenza ad una Corte d'Appello diversa.
Non credo ad una cassazione totale della sentenza da parte del Coni
In fatto la sentenza non può essere travolta, l'unica speranza, mio parere, è puntare sull'illegittimità del rescindente, ossia l'ammissibilità della revocazione, credo insisteranno sul non
bis in idem.
Infatti, la motivazione, in estrema sintesi, è molto semplice, leggiamo lo ias 38, paragrafo 45:
"
Permute di attività
45 Una o più attività immateriali possono essere acquisite in cambio di una o più attività non monetarie o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie. La seguente considerazione fa riferimento semplicemente a uno scambio di un'attività non monetaria con un'altra, ma si applica anche a tutti gli scambi descritti nella frase precedente. Il costo di tale attività immateriale è valutato al fair value (valore equo) a meno che a) l'operazione di scambio manchi di sostanza commerciale, o b) né il fair value (valore equo) dell'attività ricevuta né quello dell'attività ceduta sia misurabile attendibilmente. L'attività acquistata è valutata in questo modo anche se l'entità non può stornare immediatamente l'attività ceduta. Se l'attività acquistata non è valutata al fair value (valore equo), il suo costo è commisurato al valore contabile dell'attività ceduta".
Da qui scopriamo il cuore del ragionamento dei giudici e l'essenza della costruzione dell'illecito; ossia: la Juve, sistematicamente e con consapevolezza, agiva per camuffare le operazioni di permuta, al fine di farle apparire come indipendenti tra loro e, quindi, non incorrere, neppure potenzialmente, nelle mannaie, è il caso di dirlo, previste dallo ias 38, che ne avrebbero, in caso, vanificato gli effetti.
Questo è l'illecito.
Facciamo un esempio.
Io Fortitudo scambio con te, Vis e Vigor, il mio centravanti sconosciuto e pi
ppa Cicciobombacannoniere, con il tuo altrettanto siega e sconosciuto, John Callon. Che valore gli vogliamo dare e, soprattutto, con quali criteri, se io stessa Fortitudo dico che non ne esistono. Rischio, perlomeno io, che l'operazione non mi serva ai fini della plusvalenza, incappando nel principio del valore contabile e tu mica tiri fuori i soldi.
Ma se, invece, tu mi offri, ad esempio, 20 MLN per cicciabombacannoniere, io ti offro 20 MLN per John Callon, con due operazioni indipendenti, avremo due compensazioni di crediti, nessun flusso di cassa, ma per me, sicuramente, una bella plusvalenza, alla faccia dello ias 38.
Questo contestano i giudici e visto che, alla luce dei fatti nuovi, ciò è incontrovertibile e confessato, che ti vuoi contestare?