15 punti di penalizzazione Juve

Alla fine sono arrivate.
Giusta la previsione di lesione dell'articolo 4 comma 1 e non 31, la Corte distingue tra operazioni a specchio e permutative e qui qualcuno tentava di dirlo, con molta meno chiarezza e rigore, come irrilevante l'eccezione dei flussi di cassa mancanti ed indebitamento finanziario; impressionante e, a mio parere, cuore delle motivazioni, la pagina 31 delle stesse, qui prevedo anche crollo in borsa:

"Oggettivamente insussistente e persino ulteriormente sviante è poi la tesi della FC Juventus S.p.A., riportata dai comunicati conseguenti alla delibera Consob 22482/2022, secondo cui proprio con riguardo alle “c.d. operazioni incrociate” la società “precisa che gli eventuali effetti dei rilievi sollevati dalla Consob sarebbero nulli sui flussi di cassa e sull’indebitamento finanziario netto, sia degli esercizi pregressi che di quello appena concluso, mentre sul piano economico e patrimoniale sostanzialmente si azzererebbero a livello cumulato nel corso del quinquennio 2019/2020 – 2023/2024”. La tesi nega in radice le fondamenta di un qualunque bilancio che, invece, ha per definizione una prospettiva annuale. Tutte le plusvalenze generano effetti positivi sul bilancio dell’esercizio nel quale si realizzano (plusvalenze) ed effetti negativi (ammortamenti), di pari ammontare cumulato, negli esercizi successivi, di talché l’affermazione della compensazione degli effetti sul piano economico e patrimoniale nel corso degli anni è, per un verso, irrilevante e, per altro verso, inidonea ad attribuire carattere di liceità ad una plusvalenza artificiale. Al contrario, sostenere che in ogni caso gli effetti si compensano nel medio termine, un quadriennio o quinquennio, equivale a dichiarare che i bilanci degli esercizi compresi nell’intervallo temporale di riferimento non sono veritieri, in quanto tutti affetti da operazioni che hanno manipolato la distribuzione temporale dei risultati economici, mancando di qualsiasi rappresentazione della sostanza dei fenomeni economici e non rappresentandone fedelmente gli effetti. Con l’ulteriore precisazione che l’earning manipulation incide, evidentemente, anche sul patrimonio netto della società, rendendone il valore non espressivo. Esattamente come rappresentato dalla Procura federale nel proprio deferimento e come anche e soprattutto rappresentato da Consob nella propria delibera 22482/2022 ove è chiarito, senza mezzi termini, che il comportamento della FC Juventus S.p.A. comporta la “violazione del principio dell’attendibilità della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari dell’entità previsto dallo IAS 1”. I bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce) semplicemente non sono attendibili. Neppure rileva la circostanza per cui tra la stessa Consob e la Procura della Repubblica di Torino sussistano differenze di contestazione, con una maggiore ampiezza di operazioni ritenute illegittime ad opera di quest’ultima. Ciò, invero, non sposta in alcun modo la rilevanza dei fatti qui richiamati rispetto allo scopo del processo sportivo, fermo che la Corte non ha ritenuto di riqualificare i fatti esaminati ai fini dell’art. 31, comma 2, CGS (e fermo, inoltre, che non sono ovviamente devolute al presente giudizio le operazioni compiute tra la FC Juventus S.p.A. e talune altre società indicate dagli atti della Procura della Repubblica di Torino e non citate dal deferimento ovvero le operazioni definite dalla predetta Procura della Repubblica e dalla Consob come prima e seconda manovra stipendi). Che si ritenga alterata la formazione di plusvalenze per circa 30milioni di euro (limitandosi alle operazioni con controparti straniere al netto di Pjanic-Arthur) ovvero per oltre 70milioni di euro (contando anche Pjanic-Arthur) o ancora si ritenga corretto aggiungere - come certamente si deve - anche i valori delle tre operazioni italiane citate dalla Consob (Lanini-Minelli, Masciangelo-Brunori e Lamanna-Barbieri rispettivamente con Parma, Novara e Pescara) ed eventualmente l’operazione Audero (con la UC Sampdoria, della quale si dirà), arrivando ad un valore prossimo ai 100milioni di euro, o ancora si voglia semplicemente recepire i dati indiscutibili indicati dalla Consob nella propria delibera n. 22482/2022, non muta il discorso dal punto di vista disciplinare. L’intensità della violazione, peraltro, ad opinione di questa Corte, deve essere misurata rispetto ad un complesso di elementi, dei quali la misura del vantaggio numerico è solo uno dei parametri. Scopo del processo sportivo, infatti, non è giungere ad una determinazione numerica esatta dell’ammontare delle plusvalenze fittizie, bensì individuare se un fenomeno di tale natura vi sia effettivamente stato, se esso sia quindi sussumibile sotto la fattispecie dell’illecito disciplinare sportivo e, infine, se esso possa essere considerato sistematico - cioè riferito a più operazioni e più annualità - come contestato dalla Procura federale. La documentazione acquisita dalla Procura federale, direttamente proveniente dai dirigenti della società con valenza confessoria, le intercettazioni anch’esse inequivoche, sia atomisticamente considerate che nel loro complesso, i riscontri ulteriori formati dalla contrattualistica volta a regolare un effetto concreto di permuta non manifestato all’esterno, e le ulteriori evidenze relative ad interventi di nascondimento di documentazione (caso Pjanic) o addirittura manipolatori delle fatture (caso Olympique De Marseille) costituiscono un quadro fattuale che assorbe ogni altra considerazione. Il vizio di inattendibilità citato dalla Consob (e riferito alla censura di quanto meno dieci operazioni di scambio su più esercizi) è, a sua volta, rilevante in sé"

https://www.figc.it/media/188921/sez-unite-decisione-n-0063-cfa-del-30-gennaio-2023.pdf
 
Alla fine sono arrivate.
Giusta la previsione di lesione dell'articolo 4 comma 1 e non 31, la Corte distingue tra operazioni a specchio e permutative e qui qualcuno tentava di dirlo, con molta meno chiarezza e rigore, come irrilevante l'eccezione dei flussi di cassa mancanti ed indebitamento finanziario; impressionante e, a mio parere, cuore delle motivazioni, la pagina 31 delle stesse, qui prevedo anche crollo in borsa:

"Oggettivamente insussistente e persino ulteriormente sviante è poi la tesi della FC Juventus S.p.A., riportata dai comunicati conseguenti alla delibera Consob 22482/2022, secondo cui proprio con riguardo alle “c.d. operazioni incrociate” la società “precisa che gli eventuali effetti dei rilievi sollevati dalla Consob sarebbero nulli sui flussi di cassa e sull’indebitamento finanziario netto, sia degli esercizi pregressi che di quello appena concluso, mentre sul piano economico e patrimoniale sostanzialmente si azzererebbero a livello cumulato nel corso del quinquennio 2019/2020 – 2023/2024”. La tesi nega in radice le fondamenta di un qualunque bilancio che, invece, ha per definizione una prospettiva annuale. Tutte le plusvalenze generano effetti positivi sul bilancio dell’esercizio nel quale si realizzano (plusvalenze) ed effetti negativi (ammortamenti), di pari ammontare cumulato, negli esercizi successivi, di talché l’affermazione della compensazione degli effetti sul piano economico e patrimoniale nel corso degli anni è, per un verso, irrilevante e, per altro verso, inidonea ad attribuire carattere di liceità ad una plusvalenza artificiale. Al contrario, sostenere che in ogni caso gli effetti si compensano nel medio termine, un quadriennio o quinquennio, equivale a dichiarare che i bilanci degli esercizi compresi nell’intervallo temporale di riferimento non sono veritieri, in quanto tutti affetti da operazioni che hanno manipolato la distribuzione temporale dei risultati economici, mancando di qualsiasi rappresentazione della sostanza dei fenomeni economici e non rappresentandone fedelmente gli effetti. Con l’ulteriore precisazione che l’earning manipulation incide, evidentemente, anche sul patrimonio netto della società, rendendone il valore non espressivo. Esattamente come rappresentato dalla Procura federale nel proprio deferimento e come anche e soprattutto rappresentato da Consob nella propria delibera 22482/2022 ove è chiarito, senza mezzi termini, che il comportamento della FC Juventus S.p.A. comporta la “violazione del principio dell’attendibilità della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari dell’entità previsto dallo IAS 1”. I bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce) semplicemente non sono attendibili. Neppure rileva la circostanza per cui tra la stessa Consob e la Procura della Repubblica di Torino sussistano differenze di contestazione, con una maggiore ampiezza di operazioni ritenute illegittime ad opera di quest’ultima. Ciò, invero, non sposta in alcun modo la rilevanza dei fatti qui richiamati rispetto allo scopo del processo sportivo, fermo che la Corte non ha ritenuto di riqualificare i fatti esaminati ai fini dell’art. 31, comma 2, CGS (e fermo, inoltre, che non sono ovviamente devolute al presente giudizio le operazioni compiute tra la FC Juventus S.p.A. e talune altre società indicate dagli atti della Procura della Repubblica di Torino e non citate dal deferimento ovvero le operazioni definite dalla predetta Procura della Repubblica e dalla Consob come prima e seconda manovra stipendi). Che si ritenga alterata la formazione di plusvalenze per circa 30milioni di euro (limitandosi alle operazioni con controparti straniere al netto di Pjanic-Arthur) ovvero per oltre 70milioni di euro (contando anche Pjanic-Arthur) o ancora si ritenga corretto aggiungere - come certamente si deve - anche i valori delle tre operazioni italiane citate dalla Consob (Lanini-Minelli, Masciangelo-Brunori e Lamanna-Barbieri rispettivamente con Parma, Novara e Pescara) ed eventualmente l’operazione Audero (con la UC Sampdoria, della quale si dirà), arrivando ad un valore prossimo ai 100milioni di euro, o ancora si voglia semplicemente recepire i dati indiscutibili indicati dalla Consob nella propria delibera n. 22482/2022, non muta il discorso dal punto di vista disciplinare. L’intensità della violazione, peraltro, ad opinione di questa Corte, deve essere misurata rispetto ad un complesso di elementi, dei quali la misura del vantaggio numerico è solo uno dei parametri. Scopo del processo sportivo, infatti, non è giungere ad una determinazione numerica esatta dell’ammontare delle plusvalenze fittizie, bensì individuare se un fenomeno di tale natura vi sia effettivamente stato, se esso sia quindi sussumibile sotto la fattispecie dell’illecito disciplinare sportivo e, infine, se esso possa essere considerato sistematico - cioè riferito a più operazioni e più annualità - come contestato dalla Procura federale. La documentazione acquisita dalla Procura federale, direttamente proveniente dai dirigenti della società con valenza confessoria, le intercettazioni anch’esse inequivoche, sia atomisticamente considerate che nel loro complesso, i riscontri ulteriori formati dalla contrattualistica volta a regolare un effetto concreto di permuta non manifestato all’esterno, e le ulteriori evidenze relative ad interventi di nascondimento di documentazione (caso Pjanic) o addirittura manipolatori delle fatture (caso Olympique De Marseille) costituiscono un quadro fattuale che assorbe ogni altra considerazione. Il vizio di inattendibilità citato dalla Consob (e riferito alla censura di quanto meno dieci operazioni di scambio su più esercizi) è, a sua volta, rilevante in sé"

https://www.figc.it/media/188921/sez-unite-decisione-n-0063-cfa-del-30-gennaio-2023.pdf
DQOit-9VoAAFhl5
 
Che quella nota sulle "appostazioni contabili che si bilanciano comunque nell'arco di un triennio o quinquennio azzerandosi a livello cumulato" fosse uno scempio di tale portata da farti alzare seduta stante da un qualunque esame di Ragioneria 1 era stato rilevato.
Capisco che nelle memorie difensive qualcosa si debba scrivere, ma c'è un limite.
 
“ci sono le plusvalenze che migliorano le net loss dei prossimi anni, ma questo genera un nuovo tornado di D&A; non siamo più a break-even nel 24/25. Deve essere chiaro che con le nuove assumptions su plusvalenze e D&A non si ferma il tornado anzi abbiam bisogno del tornado” (mail riportata nel file 733431 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica).

Dirigenti ignoranti che non sanno che le plusvalenze a specchio sono inutili perché non generano flussi di cassa.
 
“ci sono le plusvalenze che migliorano le net loss dei prossimi anni, ma questo genera un nuovo tornado di D&A; non siamo più a break-even nel 24/25. Deve essere chiaro che con le nuove assumptions su plusvalenze e D&A non si ferma il tornado anzi abbiam bisogno del tornado” (mail riportata nel file 733431 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica).

Dirigenti ignoranti che non sanno che le plusvalenze a specchio sono inutili perché non generano flussi di cassa.
Lasciami stare Sigmund, fai il bravo...tieni presente che più scrivi (giusto eh....) più mi tocca star qui e meno mi alleno. Vedi tu. :yeah:
 
Che quella nota sulle "appostazioni contabili che si bilanciano comunque nell'arco di un triennio o quinquennio azzerandosi a livello cumulato" fosse uno scempio di tale portata da farti alzare seduta stante da un qualunque esame di Ragioneria 1 era stato rilevato.
Capisco che nelle memorie difensive qualcosa si debba scrivere, ma c'è un limite.
Eppure è una settimana che si discute su quello qui sopra 😆
 
"Non è noto se tutte le controparti della FC Juventus S.p.A. abbiano o meno registrato anch’esse una plusvalenza da scambio del loro giocatore ceduto o comunque quale sia stato il trattamento contabile seguito (anche rispetto alle immobilizzazioni connesse all’acquisto). Eventualità che resta del tutto neutra rispetto al presente giudizio. Premesso che la realizzazione di una plusvalenza (quale differenza tra il valore contabile residuo di un bene e prezzo di cessione), in caso di cessione in denaro, è destinata a verificarsi in capo al solo soggetto cedente essendo invece indipendente la condizione dell’acquirente (che porta semmai nelle immobilizzazioni l’acquisto), nel caso di scambio (o permuta) la plusvalenza eventualmente realizzata da ciascuna delle parti contraenti (ciascuna invero avente la posizione di cedente e acquirente) dipende dalla condizione specifica contabile della parte interessata. Una parte potrebbe realizzare la plusvalenza e l’altra no, oppure l’effetto potrebbe verificarsi per entrambi. Lo stesso, può avvenire per l’eventuale aumento delle immobilizzazioni (poi destinate ad essere ammortizzate). Tali effetti dipendono dalla specifica condizione contabile di ciascun contraente, e dai principi contabili ad esso contraente applicabili. "

Mio Dio ma il mio cuore non può reggere questi continui shock
 
"I bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce) semplicemente non sono attendibili. "

Mi sono perfino salvato dall'Aggiotaggio.

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No, ma lui scrisse che le plus a specchio non generano flussi..pensavo ti riferissi a lui..
Ah ma era solo 1 di 568 juventini letti in giro.
Una volta sentita una motivazione strampalata, se ne appropriavano a manciate.
 
Ma tu davvero pensi che la dirigenza della tua squadra e quella di altre sia diversa da quella della juve? L'unica differenza tra la juve e le altre sono 30 anni d'indagini e intercettazioni, gli altri sono "stranamente" esenti! Quello che hanno combinato sponda inter per decenni ha dell'incredibile come è incredibile che siano sempre usciti indenni e immacolati!!!
Non importa cosa penso io, ma i FATTI. Il Milan non ha preso CR7 e rovinato il bilancio del club, ne falsificato il bilancio di una società quotata in Borsa. Negli stessi anni il Milan ha speso poco e risanato il bilancio. :cool: "FATTI, non pugnette!" direbbe l'assessore Cangini :D:D:D
 
Non importa cosa penso io, ma i FATTI. Il Milan non ha preso CR7 e rovinato il bilancio del club, ne falsificato il bilancio di una società quotata in Borsa. Negli stessi anni il Milan ha speso poco e risanato il bilancio. :cool: "FATTI, non pugnette!" direbbe l'assessore Cangini :D:D:D
Adesso puoi anche non dover più scrivere "è una mia opinione", essendo un giudicato.
Non ti senti sollevato?
 
#Motivazioni

"Illecito grave, ripetuto e prolungato"
"I nuovi atti provano l'intenzionalità della Juventus. Intercettazioni inequivoche ed evidenze relative a interventi di nascondimento di documentazione o addirittura manipolatori delle fatture"

Inchiesta Plusvalenze: pubblicate le motivazioni della sentenza
".....Sanzione che deve essere proporzionata anche all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne e? conseguita....."

Questo è l'assioma su cui si basa la sentenza.

Vale a dire che che le sovra-fatturazioni alterano il bilancio. e di conseguenza UN BILANCIO ALTERATO ALTERA LA COMPETIZIONE SPORTIVA.

Concatenazione logica (x me una *******) non spiegata e , ripeto, assunta come ASSIOMATICA e cioè evidente, incontestabile, indiscutibile, innegabile, inoppugnabile, irrefutabile.
 
Alla fine sono arrivate.
Giusta la previsione di lesione dell'articolo 4 comma 1 e non 31, la Corte distingue tra operazioni a specchio e permutative e qui qualcuno tentava di dirlo, con molta meno chiarezza e rigore, come irrilevante l'eccezione dei flussi di cassa mancanti ed indebitamento finanziario; impressionante e, a mio parere, cuore delle motivazioni, la pagina 31 delle stesse, qui prevedo anche crollo in borsa:

"Oggettivamente insussistente e persino ulteriormente sviante è poi la tesi della FC Juventus S.p.A., riportata dai comunicati conseguenti alla delibera Consob 22482/2022, secondo cui proprio con riguardo alle “c.d. operazioni incrociate” la società “precisa che gli eventuali effetti dei rilievi sollevati dalla Consob sarebbero nulli sui flussi di cassa e sull’indebitamento finanziario netto, sia degli esercizi pregressi che di quello appena concluso, mentre sul piano economico e patrimoniale sostanzialmente si azzererebbero a livello cumulato nel corso del quinquennio 2019/2020 – 2023/2024”. La tesi nega in radice le fondamenta di un qualunque bilancio che, invece, ha per definizione una prospettiva annuale. Tutte le plusvalenze generano effetti positivi sul bilancio dell’esercizio nel quale si realizzano (plusvalenze) ed effetti negativi (ammortamenti), di pari ammontare cumulato, negli esercizi successivi, di talché l’affermazione della compensazione degli effetti sul piano economico e patrimoniale nel corso degli anni è, per un verso, irrilevante e, per altro verso, inidonea ad attribuire carattere di liceità ad una plusvalenza artificiale. Al contrario, sostenere che in ogni caso gli effetti si compensano nel medio termine, un quadriennio o quinquennio, equivale a dichiarare che i bilanci degli esercizi compresi nell’intervallo temporale di riferimento non sono veritieri, in quanto tutti affetti da operazioni che hanno manipolato la distribuzione temporale dei risultati economici, mancando di qualsiasi rappresentazione della sostanza dei fenomeni economici e non rappresentandone fedelmente gli effetti. Con l’ulteriore precisazione che l’earning manipulation incide, evidentemente, anche sul patrimonio netto della società, rendendone il valore non espressivo. Esattamente come rappresentato dalla Procura federale nel proprio deferimento e come anche e soprattutto rappresentato da Consob nella propria delibera 22482/2022 ove è chiarito, senza mezzi termini, che il comportamento della FC Juventus S.p.A. comporta la “violazione del principio dell’attendibilità della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari dell’entità previsto dallo IAS 1”. I bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce) semplicemente non sono attendibili. Neppure rileva la circostanza per cui tra la stessa Consob e la Procura della Repubblica di Torino sussistano differenze di contestazione, con una maggiore ampiezza di operazioni ritenute illegittime ad opera di quest’ultima. Ciò, invero, non sposta in alcun modo la rilevanza dei fatti qui richiamati rispetto allo scopo del processo sportivo, fermo che la Corte non ha ritenuto di riqualificare i fatti esaminati ai fini dell’art. 31, comma 2, CGS (e fermo, inoltre, che non sono ovviamente devolute al presente giudizio le operazioni compiute tra la FC Juventus S.p.A. e talune altre società indicate dagli atti della Procura della Repubblica di Torino e non citate dal deferimento ovvero le operazioni definite dalla predetta Procura della Repubblica e dalla Consob come prima e seconda manovra stipendi). Che si ritenga alterata la formazione di plusvalenze per circa 30milioni di euro (limitandosi alle operazioni con controparti straniere al netto di Pjanic-Arthur) ovvero per oltre 70milioni di euro (contando anche Pjanic-Arthur) o ancora si ritenga corretto aggiungere - come certamente si deve - anche i valori delle tre operazioni italiane citate dalla Consob (Lanini-Minelli, Masciangelo-Brunori e Lamanna-Barbieri rispettivamente con Parma, Novara e Pescara) ed eventualmente l’operazione Audero (con la UC Sampdoria, della quale si dirà), arrivando ad un valore prossimo ai 100milioni di euro, o ancora si voglia semplicemente recepire i dati indiscutibili indicati dalla Consob nella propria delibera n. 22482/2022, non muta il discorso dal punto di vista disciplinare. L’intensità della violazione, peraltro, ad opinione di questa Corte, deve essere misurata rispetto ad un complesso di elementi, dei quali la misura del vantaggio numerico è solo uno dei parametri. Scopo del processo sportivo, infatti, non è giungere ad una determinazione numerica esatta dell’ammontare delle plusvalenze fittizie, bensì individuare se un fenomeno di tale natura vi sia effettivamente stato, se esso sia quindi sussumibile sotto la fattispecie dell’illecito disciplinare sportivo e, infine, se esso possa essere considerato sistematico - cioè riferito a più operazioni e più annualità - come contestato dalla Procura federale. La documentazione acquisita dalla Procura federale, direttamente proveniente dai dirigenti della società con valenza confessoria, le intercettazioni anch’esse inequivoche, sia atomisticamente considerate che nel loro complesso, i riscontri ulteriori formati dalla contrattualistica volta a regolare un effetto concreto di permuta non manifestato all’esterno, e le ulteriori evidenze relative ad interventi di nascondimento di documentazione (caso Pjanic) o addirittura manipolatori delle fatture (caso Olympique De Marseille) costituiscono un quadro fattuale che assorbe ogni altra considerazione. Il vizio di inattendibilità citato dalla Consob (e riferito alla censura di quanto meno dieci operazioni di scambio su più esercizi) è, a sua volta, rilevante in sé"

https://www.figc.it/media/188921/sez-unite-decisione-n-0063-cfa-del-30-gennaio-2023.pdf
Dopo aver letto questo, anch'io che non sono laureato in economia, ne in giurisprudenza, non ho dubbi alcuno.
E chi ha blaterato fin qui, farebbe meglio a tacere per sempre :yes:
Dovreste scendere in piazza, assaltare la sede della società e pretendere che gli Agnelli mollino tutto.
 
Per me, il fatto che la reiterazione di un illecito amministrativo normato da articolo specifico implichi l'applicazione della norma generale residuale è del tutto fuori dalla mia comprensione.

Poi, non so se vi rendete conto l'effetto devastante che può avere il riconoscimento del fatto che operazioni (il)lecite amministrative possano generare la sussistenza di una fattispecie di slealtà sportiva. Significa che qualsiasi operazione, anche lecita, può essere attaccabile, immaginate ad es una rivalutazione di un marchio...quella non ti permetterebbe di migliorare i dati di bilancio mettendoti in condizione di avere una rosa migliore di quanto sarebbe stato altrimenti?
 
Adesso puoi anche non dover più scrivere "è una mia opinione", essendo un giudicato.
Non ti senti sollevato?
no, perchè bisogna sempre attendere tutti i gradi di giudizio. Potrebbe anche andare peggio :p :D:D:D
 
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