Alla fine sono arrivate.
Giusta la previsione di lesione dell'articolo 4 comma 1 e non 31, la Corte distingue tra operazioni a specchio e permutative e qui qualcuno tentava di dirlo, con molta meno chiarezza e rigore, come irrilevante l'eccezione dei flussi di cassa mancanti ed indebitamento finanziario; impressionante e, a mio parere, cuore delle motivazioni, la pagina 31 delle stesse, qui prevedo anche crollo in borsa:
"Oggettivamente insussistente e persino ulteriormente sviante è poi la tesi della FC Juventus S.p.A., riportata dai comunicati conseguenti alla delibera Consob 22482/2022, secondo cui proprio con riguardo alle “c.d. operazioni incrociate” la società “precisa che gli eventuali effetti dei rilievi sollevati dalla Consob sarebbero nulli sui flussi di cassa e sull’indebitamento finanziario netto, sia degli esercizi pregressi che di quello appena concluso, mentre sul piano economico e patrimoniale sostanzialmente si azzererebbero a livello cumulato nel corso del quinquennio 2019/2020 – 2023/2024”. La tesi nega in radice le fondamenta di un qualunque bilancio che, invece, ha per definizione una prospettiva annuale. Tutte le plusvalenze generano effetti positivi sul bilancio dell’esercizio nel quale si realizzano (plusvalenze) ed effetti negativi (ammortamenti), di pari ammontare cumulato, negli esercizi successivi, di talché l’affermazione della compensazione degli effetti sul piano economico e patrimoniale nel corso degli anni è, per un verso, irrilevante e, per altro verso, inidonea ad attribuire carattere di liceità ad una plusvalenza artificiale. Al contrario, sostenere che in ogni caso gli effetti si compensano nel medio termine, un quadriennio o quinquennio, equivale a dichiarare che i bilanci degli esercizi compresi nell’intervallo temporale di riferimento non sono veritieri, in quanto tutti affetti da operazioni che hanno manipolato la distribuzione temporale dei risultati economici, mancando di qualsiasi rappresentazione della sostanza dei fenomeni economici e non rappresentandone fedelmente gli effetti. Con l’ulteriore precisazione che l’earning manipulation incide, evidentemente, anche sul patrimonio netto della società, rendendone il valore non espressivo. Esattamente come rappresentato dalla Procura federale nel proprio deferimento e come anche e soprattutto rappresentato da Consob nella propria delibera 22482/2022 ove è chiarito, senza mezzi termini, che il comportamento della FC Juventus S.p.A. comporta la “violazione del principio dell’attendibilità della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari dell’entità previsto dallo IAS 1”. I bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce) semplicemente non sono attendibili. Neppure rileva la circostanza per cui tra la stessa Consob e la Procura della Repubblica di Torino sussistano differenze di contestazione, con una maggiore ampiezza di operazioni ritenute illegittime ad opera di quest’ultima. Ciò, invero, non sposta in alcun modo la rilevanza dei fatti qui richiamati rispetto allo scopo del processo sportivo, fermo che la Corte non ha ritenuto di riqualificare i fatti esaminati ai fini dell’art. 31, comma 2, CGS (e fermo, inoltre, che non sono ovviamente devolute al presente giudizio le operazioni compiute tra la FC Juventus S.p.A. e talune altre società indicate dagli atti della Procura della Repubblica di Torino e non citate dal deferimento ovvero le operazioni definite dalla predetta Procura della Repubblica e dalla Consob come prima e seconda manovra stipendi). Che si ritenga alterata la formazione di plusvalenze per circa 30milioni di euro (limitandosi alle operazioni con controparti straniere al netto di Pjanic-Arthur) ovvero per oltre 70milioni di euro (contando anche Pjanic-Arthur) o ancora si ritenga corretto aggiungere - come certamente si deve - anche i valori delle tre operazioni italiane citate dalla Consob (Lanini-Minelli, Masciangelo-Brunori e Lamanna-Barbieri rispettivamente con Parma, Novara e Pescara) ed eventualmente l’operazione Audero (con la UC Sampdoria, della quale si dirà), arrivando ad un valore prossimo ai 100milioni di euro, o ancora si voglia semplicemente recepire i dati indiscutibili indicati dalla Consob nella propria delibera n. 22482/2022, non muta il discorso dal punto di vista disciplinare. L’intensità della violazione, peraltro, ad opinione di questa Corte, deve essere misurata rispetto ad un complesso di elementi, dei quali la misura del vantaggio numerico è solo uno dei parametri. Scopo del processo sportivo, infatti, non è giungere ad una determinazione numerica esatta dell’ammontare delle plusvalenze fittizie, bensì individuare se un fenomeno di tale natura vi sia effettivamente stato, se esso sia quindi sussumibile sotto la fattispecie dell’illecito disciplinare sportivo e, infine, se esso possa essere considerato sistematico - cioè riferito a più operazioni e più annualità - come contestato dalla Procura federale. La documentazione acquisita dalla Procura federale, direttamente proveniente dai dirigenti della società con valenza confessoria, le intercettazioni anch’esse inequivoche, sia atomisticamente considerate che nel loro complesso, i riscontri ulteriori formati dalla contrattualistica volta a regolare un effetto concreto di permuta non manifestato all’esterno, e le ulteriori evidenze relative ad interventi di nascondimento di documentazione (caso Pjanic) o addirittura manipolatori delle fatture (caso Olympique De Marseille) costituiscono un quadro fattuale che assorbe ogni altra considerazione. Il vizio di inattendibilità citato dalla Consob (e riferito alla censura di quanto meno dieci operazioni di scambio su più esercizi) è, a sua volta, rilevante in sé"
https://www.figc.it/media/188921/sez-unite-decisione-n-0063-cfa-del-30-gennaio-2023.pdf
Giusta la previsione di lesione dell'articolo 4 comma 1 e non 31, la Corte distingue tra operazioni a specchio e permutative e qui qualcuno tentava di dirlo, con molta meno chiarezza e rigore, come irrilevante l'eccezione dei flussi di cassa mancanti ed indebitamento finanziario; impressionante e, a mio parere, cuore delle motivazioni, la pagina 31 delle stesse, qui prevedo anche crollo in borsa:
"Oggettivamente insussistente e persino ulteriormente sviante è poi la tesi della FC Juventus S.p.A., riportata dai comunicati conseguenti alla delibera Consob 22482/2022, secondo cui proprio con riguardo alle “c.d. operazioni incrociate” la società “precisa che gli eventuali effetti dei rilievi sollevati dalla Consob sarebbero nulli sui flussi di cassa e sull’indebitamento finanziario netto, sia degli esercizi pregressi che di quello appena concluso, mentre sul piano economico e patrimoniale sostanzialmente si azzererebbero a livello cumulato nel corso del quinquennio 2019/2020 – 2023/2024”. La tesi nega in radice le fondamenta di un qualunque bilancio che, invece, ha per definizione una prospettiva annuale. Tutte le plusvalenze generano effetti positivi sul bilancio dell’esercizio nel quale si realizzano (plusvalenze) ed effetti negativi (ammortamenti), di pari ammontare cumulato, negli esercizi successivi, di talché l’affermazione della compensazione degli effetti sul piano economico e patrimoniale nel corso degli anni è, per un verso, irrilevante e, per altro verso, inidonea ad attribuire carattere di liceità ad una plusvalenza artificiale. Al contrario, sostenere che in ogni caso gli effetti si compensano nel medio termine, un quadriennio o quinquennio, equivale a dichiarare che i bilanci degli esercizi compresi nell’intervallo temporale di riferimento non sono veritieri, in quanto tutti affetti da operazioni che hanno manipolato la distribuzione temporale dei risultati economici, mancando di qualsiasi rappresentazione della sostanza dei fenomeni economici e non rappresentandone fedelmente gli effetti. Con l’ulteriore precisazione che l’earning manipulation incide, evidentemente, anche sul patrimonio netto della società, rendendone il valore non espressivo. Esattamente come rappresentato dalla Procura federale nel proprio deferimento e come anche e soprattutto rappresentato da Consob nella propria delibera 22482/2022 ove è chiarito, senza mezzi termini, che il comportamento della FC Juventus S.p.A. comporta la “violazione del principio dell’attendibilità della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari dell’entità previsto dallo IAS 1”. I bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce) semplicemente non sono attendibili. Neppure rileva la circostanza per cui tra la stessa Consob e la Procura della Repubblica di Torino sussistano differenze di contestazione, con una maggiore ampiezza di operazioni ritenute illegittime ad opera di quest’ultima. Ciò, invero, non sposta in alcun modo la rilevanza dei fatti qui richiamati rispetto allo scopo del processo sportivo, fermo che la Corte non ha ritenuto di riqualificare i fatti esaminati ai fini dell’art. 31, comma 2, CGS (e fermo, inoltre, che non sono ovviamente devolute al presente giudizio le operazioni compiute tra la FC Juventus S.p.A. e talune altre società indicate dagli atti della Procura della Repubblica di Torino e non citate dal deferimento ovvero le operazioni definite dalla predetta Procura della Repubblica e dalla Consob come prima e seconda manovra stipendi). Che si ritenga alterata la formazione di plusvalenze per circa 30milioni di euro (limitandosi alle operazioni con controparti straniere al netto di Pjanic-Arthur) ovvero per oltre 70milioni di euro (contando anche Pjanic-Arthur) o ancora si ritenga corretto aggiungere - come certamente si deve - anche i valori delle tre operazioni italiane citate dalla Consob (Lanini-Minelli, Masciangelo-Brunori e Lamanna-Barbieri rispettivamente con Parma, Novara e Pescara) ed eventualmente l’operazione Audero (con la UC Sampdoria, della quale si dirà), arrivando ad un valore prossimo ai 100milioni di euro, o ancora si voglia semplicemente recepire i dati indiscutibili indicati dalla Consob nella propria delibera n. 22482/2022, non muta il discorso dal punto di vista disciplinare. L’intensità della violazione, peraltro, ad opinione di questa Corte, deve essere misurata rispetto ad un complesso di elementi, dei quali la misura del vantaggio numerico è solo uno dei parametri. Scopo del processo sportivo, infatti, non è giungere ad una determinazione numerica esatta dell’ammontare delle plusvalenze fittizie, bensì individuare se un fenomeno di tale natura vi sia effettivamente stato, se esso sia quindi sussumibile sotto la fattispecie dell’illecito disciplinare sportivo e, infine, se esso possa essere considerato sistematico - cioè riferito a più operazioni e più annualità - come contestato dalla Procura federale. La documentazione acquisita dalla Procura federale, direttamente proveniente dai dirigenti della società con valenza confessoria, le intercettazioni anch’esse inequivoche, sia atomisticamente considerate che nel loro complesso, i riscontri ulteriori formati dalla contrattualistica volta a regolare un effetto concreto di permuta non manifestato all’esterno, e le ulteriori evidenze relative ad interventi di nascondimento di documentazione (caso Pjanic) o addirittura manipolatori delle fatture (caso Olympique De Marseille) costituiscono un quadro fattuale che assorbe ogni altra considerazione. Il vizio di inattendibilità citato dalla Consob (e riferito alla censura di quanto meno dieci operazioni di scambio su più esercizi) è, a sua volta, rilevante in sé"
https://www.figc.it/media/188921/sez-unite-decisione-n-0063-cfa-del-30-gennaio-2023.pdf